La gestione dei reclami presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. fa capo all'Unità Organizzativa Reclami (di seguito l' "U.O. Reclami"), collocata organizzativamente nell'ambito dell'U.O. Legale.
I reclami relativi ad Allianz Bank devono essere inviati alla Banca tramite i seguenti canali:
- comunicazione scritta indirizzata alla Banca, presso la propria sede legale, sita in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
- posta elettronica all'indirizzo reclami@allianzbank.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo allianzbank@pec.allianzbank.it
- consegna presso le succursali della Banca che provvederà alla ricezione del reclamo e alla successiva trasmissione all'U.O. Reclami.
- form dedicato alla presentazione di un reclamo
L'U.O. Reclami fornisce risposta al reclamante nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e dalla disciplina contrattuale, di seguito riepilogati:
- per i reclami relativi ai servizi bancari e finanziari, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca
- per i reclami relativi alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, nonché per i reclami concernenti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca
- per i reclami relativi all'intermediazione di un contratto assicurativo, entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca
- per i reclami relativi al trattamento di dati personali, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca
- per i reclami relativi ai servizi di pagamento (c.d. normativa PSD2), entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Banca.
Ricordiamo infine che, se il Cliente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nel termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
- nel caso di reclami relativi ai servizi bancari e finanziari all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it,oppure chiedere alle succursali della Banca d'Italia o alla Banca
- per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, nonché per i reclami concernenti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acf.consob.it
- per i reclami relativi all'intermediazione di un contratto assicurativo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alla modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it .
Nel caso di esperimento del procedimento di Mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, può ricorrere:
- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it, www.allianzbank.it oppure si può chiedere alle Filiali della Banca d'Italia, oppure alla Banca
- oppure a un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it .
Infine, il Cliente potrà ricorrere, in alternativa, alla negoziazione assistita, disciplinata dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.