La legge delega di riforma fiscale (9 agosto 2023, n. 111) ha delegato il Governo ad emanare provvedimenti di riordino anche in materia di imposta sulle successioni e donazioni. A ciò il Governo ha provveduto con l’emanazione di un decreto legislativo, 18 settembre 2024, n. 139, entrato in vigore il 1° gennaio 2025 per le successioni aperte e le donazioni fatte da tale data.

Le novità sono molte, ma quelle di maggiore interesse riguardano i trasferimenti di partecipazioni di controllo in società di capitali.

Fino allo scorso 31 dicembre, infatti, era in vigore una disposizione (articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346) che prevedeva che il trasferimento delle partecipazioni di controllo in società di capitali (articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile) a favore di discendenti e coniuge potesse avvenire in esclusione da imposta di successione e donazione a condizione che il beneficiario mantenesse il controllo per i cinque anni successivi a quello di trasferimento.

In un primo momento la norma - che è bene ricordare presupponeva anche specifici requisiti per integrare la fattispecie del controllo -  era stata interpretata dagli operatori quale disposizione di semplice e piana applicazione, nel senso che era sufficiente il trasferimento del controllo in capo al beneficiario (controllo esercitabile da solo o in regime di comunione pro-indiviso con altri coeredi-beneficiari ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile) e conservare il requisito del controllo per almeno  cinque anni per fruire del regime di esclusione da imposizione.

Questa interpretazione è stata mano a mano smentita dalla giurisprudenza e dalle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate con l’introduzione di un ulteriore requisito oggettivo non immediatamente rinvenibile nella norma, che prevede l’accesso al regime di favore all’ulteriore condizione che la società partecipata, di cui si trasferiva il controllo, fosse una società effettivamente operativa alla stregua di un compendio aziendale (che fruiva anch’esso di un regime di esenzione in caso di trasferimento per successione o donazione) ovvero che avesse dipendenti e svolgesse un’effettiva attività di produzione di beni o servizi.  Il risultato di questa interpretazione restrittiva consisteva nella possibile esclusione dal perimetro dell’agevolazione le società prive del requisito di operatività ai fini fiscali, quali ad esempio le holding di partecipazione c.d. statiche, le società di gestione immobiliare, le società che detengono beni d’arte, beni da collezione ecc.

Il decreto legislativo n. 139 ha riscritto l’articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 e ha tolto il collegamento funzionale tra possesso delle partecipazioni di controllo ed esercizio di un’attività imprenditoriale da parte della partecipata e, con norma autonoma, ha sancito la non imponibilità alla sola condizione che, attraverso la successione o donazione, sia trasferito o integrato il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile. Questa nuova formulazione dovrebbe far venir meno le diverse interpretazioni finora note.

Va poi evidenziato che la novazione normativa estende il suo ambito di applicazione anche ai trasferimenti di partecipazioni di controllo in società estere a condizione che si tratti di società aventi sede in Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo oppure in Stati o territori extra UE che garantiscano un adeguato sistema di scambi di informazione a fini fiscali (a condizione che siano rispettati gli stessi presupposti previsti per il trasferimento di quote di controllo in società residenti). 

È evidente che questa disposizione è stata introdotta per evitare procedure di infrazione qualora la norma si fosse limitata a beneficiare i soli trasferimenti di partecipazioni in società residenti.

La nuova formulazione della norma apre la prospettiva ad una più efficiente pianificazione successoria per gli investimenti detenuti all’estero tramite veicoli d’investimento, con o senza il tramite di intermediari finanziari residenti (Banche e società fiduciarie). Tuttavia, è importante, ricordare che la nuova norma in materia di successione e donazione non fa venir meno l’esigenza di valutare sempre con attenzione l’opportunità e gli obblighi connessi al possesso di investimenti esteri tramite veicoli agli effetti delle altre disposizioni fiscali che si applicano a dette strutture (tassazione dei dividendi, monitoraggio fiscale, disciplina delle CFC - controlled foreign companies - , Direttiva DAC 6).

Oltre alle disposizioni in materia di trasferimento delle partecipazioni di controllo, le nuove norme intervengono a modificare anche il rapporto tra contribuente ed Agenzia delle Entrate, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione. Fino al 31 dicembre 2024, a seguito della morte del de cuius, era previsto che gli eredi dovessero presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla morte del de cuius) e liquidare autonomamente le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili detenuti in Italia. L’imposta di successione veniva liquidata dall’ufficio dopo la presentazione della dichiarazione. A seguito della riforma, dal 1 gennaio 2025, invece, con la presentazione della dichiarazione di liquidazione dovranno essere autoliquidate anche le imposte di successione e l’ufficio conserverà il potere di controllare la dichiarazione e procedere alla rettifica della stessa con la richiesta di eventuali ulteriori imposte.