L’evoluzione delle relazioni personali, la società che invecchia, la maggiore attenzione ai soggetti fragili e la crescente consapevolezza della necessità di progettare la sorte del patrimonio prima della propria dipartita o di eventi che riducano la capacità giuridica, hanno evidenziato una tendenza, sempre più sentita, a considerare necessaria ed opportuna la pianificazione successoria, e cioè quell’insieme di atti che un individuo pone in essere prima di passare a miglior vita, e con i quali destina in modo specifico il proprio patrimonio una volta che si aprirà la successione.

Il nostro ordinamento prevede che, alla morte del soggetto, tutto il suo patrimonio venga ripartito, o secondo le norme in tema di successione legittima, o secondo le disposizioni che lo stesso de cuius ha stabilito in vita, a patto che le stesse non siano contrarie all’ordine di pubblico e non contengano pattuizioni a scapito dei soggetti ai quali la legge riserva una quota dell’eredità.

La successione legittima ha luogo quando un soggetto muore senza aver provveduto alla redazione di un testamento, in tale ipotesi tutti gli eredi si troveranno in comunione ereditaria sui beni caduti in eredità, e quindi in comproprietà con gli altri eredi, in base alla quota che è stata loro assegnata dalla legge e di cui nessun erede potrà disporre nell’immediato.

Nell’ipotesi di successione testamentaria, il testatore è libero, nel rispetto delle quote di legittima e delle norme di legge, di organizzare e distribuire il proprio patrimonio, evitando le criticità che potrebbero derivare dalle situazioni di comproprietà che si verrebbero a creare all’apertura di una successione legittima.

Da tempo è emersa la necessità di ricorrere ad altri strumenti di pianificazione successoria, anche di natura previdenziale, che – prescindendo dal testamento – offrano all’interessato soluzioni alternative.

In tale ottica la persona interessata ha a disposizione:

I

La stipulazione di polizze di assicurazione tradizionali, appartenenti al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) in forza della quale al verificarsi dell'evento legato alla vita umana, l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di un capitale predeterminato nel quantum fin dal momento della stipulazione del contratto al soggetto indicato come beneficiario della polizza.

In tal caso, infatti, i soggetti che, in caso di morte del soggetto stipulante risultano, secondo le indicazioni di quest’ultimo, essere i beneficiari delle somme previste dalla polizza, acquisiscono il diritto al pagamento delle stesse non iure successionis e cioè in conseguenza dell’evento morte, ma in forza del contratto di assicurazione a suo tempo stipulato dal contraente stesso. Tale fatto riveste una notevole importanza perché significa in pratica che quanto corrisposto dall’assicuratore non rientra nell’asse ereditario del de cuius, non sconta l’imposta di successione e non comporta lesione del diritto di legittima. Tale aspetto è stato sottolineato nella sentenza della Corte di cassazione n. 29583/2021 che ha affermato “costituisce principio acquisito che in tema di designazione di polizze vita la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell’assicurazione anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione; iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante.

La designazione come beneficiario di una polizza vita attribuisce a quest’ultimo il diritto al pagamento dell’importo indipendentemente dal fatto che egli sia erede o meno del defunto e anche in caso in cui, rivestendo la qualità di erede, egli abbia rinunciato all’eredità.

Le polizze vita c.d. tradizionali non perdono la loro caratteristica previdenziale allorquando prevedano comunque che il premio (capitale) venga investito in attività finanziarie diversificate nell’ipotesi in cui lo stipulante non assume il rischio collegato agli investimenti, mantenendo sempre la garanzia del capitale, i vantaggi fiscali e la possibilità di riscatto o di conversione in rendita.

II

Accanto alle polizze vita tradizionali, offrono interessanti ambiti di applicazione le polizze vita c.d. unit-linked che rientrano nel ramo III (assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici), utilizzabili anche come strumenti finanziari di investimento e di trasmissione del patrimonio dallo stipulante a favore dei beneficiari.

Dette polizze presentano i medesimi vantaggi delle polizze vita tradizionali a favore dei beneficiari, tuttavia, occorre, al momento della scelta da effettuare sempre con l’aiuto di un consulente, prestare attenzione alle caratteristiche diverse che presentano ed in particolare alle garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato perché se il rischio finanziario grava totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale o il diritto ad un indennizzo irrisorio, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana che caratterizza la polizza vita), pur apparentemente presente nella polizza, è in realtà insussistente, e viene meno la natura di contratto di assicurazione.

In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore.

In ambito successorio sono certamente utilizzabili le polizze "guaranteed" o "partial guaranteed" con le quali l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, al beneficiario viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita all’assicurato al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi, nel tempo, ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato.

Vi è tuttavia la possibilità di sottoscrivere polizze che rientrano nel ramo III pur presentando le caratteristiche proprie di un prodotto di investimento con ampio panorama di scelta tra linee di investimento caratterizzate da rischiosità differenti.

Per completezza occorre ricordare che:

  • a) La designazione quale terzo beneficiario di una persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità e costituisce donazione indiretta. L’oggetto della donazione sono i premi pagati e pertanto, in caso di lesione della quota di legittima, il beneficiario sarà tenuto alla ripetizione dei premi versati e non dell’importo della prestazione;
  • b) Le polizze nelle quali il rischio ha ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato quest’ultimo è assunto dall’assicuratore, e pertanto non è soggetto all’aggressione da parte dei creditori dell’assicurato. Diversamente, indipendentemente dal nome attribuito al prodotto, qualora la polizza preveda l’investimento del capitale in uno strumento d’investimento in cui il rischio sia completamente a carico dell’assicurato, detto contratto anche se qualificato come assicurativo, questo non rientra nel perimetro del contratto di assicurazione e usufruisce della protezione patrimoniale di cui all’art. 1923 comma 1 cod. civ. 
III

Tra gli strumenti alternativi al testamento ma utilizzabili nell’ottica di una pianificazione successoria, si segnala:

  • il mandato post mortem ha ad oggetto un mandato conferito in vita dal mandante ed avente ad oggetto un incarico – anche di contenuto patrimoniale – da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso. Il mandato post mortem non può avere ad oggetto atti dispositivi di diritti patrimoniali successori;
  • il patto di famiglia, disciplinato agli articoli 768 bis e seguenti del cod. civ con il quale l'imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti, ossia a figli o nipoti, l'azienda o le proprie quote sociali. Trattasi comunque di un contratto tra vivi;
  • il prestito vitalizio ipotecario è un particolare tipo di finanziamento riservato a chi ha più di 60 anni, garantito dall’ipoteca su un immobile residenziale la cui durata, in generale, coincide con la vita del sottoscrittore. Questo strumento di finanziamento, diffuso all’estero da parecchi anni, rappresenta una valida alternativa alla vendita della nuda proprietà poiché consente a chi lo sottoscrive di continuare ad abitare nell’immobile senza perderne la proprietà. Viene infatti lasciata agli eredi la facoltà di decidere come rimborsare il prestito e di conseguenza cosa fare dell’immobile dato in garanzia. Il finanziamento può essere erogato solo dopo valutazione da parte della banca e in funzione della propria politica di credito.
Il panorama delle soluzioni e degli strumenti a disposizione dei clienti è molto ampio e consente di trovare la soluzione più adatta a condizione che il soggetto interessato si avvalga di professionisti esperti della materia in grado di consigliare i migliori percorsi da seguire per ottenere il risultato voluto.