L’evoluzione delle relazioni personali, la società che invecchia, la maggiore attenzione ai soggetti fragili e la crescente consapevolezza della necessità di progettare la sorte del patrimonio prima della propria dipartita o di eventi che riducano la capacità giuridica, hanno evidenziato una tendenza, sempre più sentita, a considerare necessaria ed opportuna la pianificazione successoria, e cioè quell’insieme di atti che un individuo pone in essere prima di passare a miglior vita, e con i quali destina in modo specifico il proprio patrimonio una volta che si aprirà la successione.
Il nostro ordinamento prevede che, alla morte del soggetto, tutto il suo patrimonio venga ripartito, o secondo le norme in tema di successione legittima, o secondo le disposizioni che lo stesso de cuius ha stabilito in vita, a patto che le stesse non siano contrarie all’ordine di pubblico e non contengano pattuizioni a scapito dei soggetti ai quali la legge riserva una quota dell’eredità.
La successione legittima ha luogo quando un soggetto muore senza aver provveduto alla redazione di un testamento, in tale ipotesi tutti gli eredi si troveranno in comunione ereditaria sui beni caduti in eredità, e quindi in comproprietà con gli altri eredi, in base alla quota che è stata loro assegnata dalla legge e di cui nessun erede potrà disporre nell’immediato.
Nell’ipotesi di successione testamentaria, il testatore è libero, nel rispetto delle quote di legittima e delle norme di legge, di organizzare e distribuire il proprio patrimonio, evitando le criticità che potrebbero derivare dalle situazioni di comproprietà che si verrebbero a creare all’apertura di una successione legittima.