La gestione dei reclami di Rb Fiduciaria S.p.A., (di seguito anche la "Fiduciaria") fa capo all'Unità Organizzativa Gestione Clienti e Mandati (di seguito l' "U.O. Gestione Clienti").

I reclami devono essere inviati alla Fiduciaria tramite i seguenti canali:

  • comunicazione scritta indirizzata alla Fiduciaria alla cortese attenzione dell’Unità Organizzativa Gestione Clienti e Mandati, presso la sede legale, sita in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano;
  • posta elettronica certificata all'indirizzo  rbfiduciaria@pec.rbfiduciaria.it;
  • consegna presso la sede della Fiduciaria che provvederà alla ricezione del reclamo e alla successiva trasmissione all'U.O. Gestione Clienti.

La Fiduciaria fornisce risposta al reclamante nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dalla normativa di riferimento e dalla disciplina contrattuale, di seguito riepilogati:

  • per i reclami relativi ai servizi bancari e finanziari, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Fiduciaria;
  • per i reclami relativi alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Fiduciaria;
  • per i reclami relativi ai servizi di pagamento (c.d. normativa PSD2), entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della Fiduciaria; se, in situazioni eccezionali, la Fiduciaria non può rispondere entro 15 giorni, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà essere comunque superiore a 35 giorni;
  • per i reclami relativi al trattamento di dati personali, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Fiduciaria.

Ricordiamo infine che, se il Cliente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nei termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

  • nel caso di reclami relativi ai servizi bancari e finanziari all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alle succursali della Banca d’Italia, o alla Fiduciaria; 
  • per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per controversie in merito all'osservanza da parte della Fiduciaria degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.

Nel caso di esperimento del procedimento di Mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, può ricorrere:

  • al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o può essere chiesto alle succursali della Banca d’Italia, oppure alla Fiduciaria;
  • a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Infine, il Cliente potrà ricorrere, in alternativa, alla negoziazione assistita, disciplinata dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.